Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Yefimov e Youth Human Rights Group c. Russia

Riportiamo la ricostruzione della vicenda pubblicata su Sistema Penale.

I ricorrenti sono un giornalista e l’organizzazione non governativa da lui fondata, la quale si occupa di fornire assistenza legale alle vittime di violazioni dei diritti umani.

Nel dicembre 2011 il giornalista pubblicava sulla rivista online dell’associazione un breve articolo in cui, con toni sarcastici e sferzanti, criticava la Chiesa Russa Ortodossa e gli stretti legami da questa intrattenuti con il potere politico locale (§ 5). A seguito della pubblicazione dell’articolo, l’autorità giudiziaria russa avviava nei confronti del giornalista un procedimento penale per il reato di “incitamento all’odio, all’ostilità e all’umiliazione della dignità umana”, lo inseriva nella lista nazionale dei terroristi ed estremisti e ordinava il suo internamento in un istituto psichiatrico (§ 10). Nel frattempo il giornalista riusciva a lasciare la Russia e otteneva asilo politico in Estonia (§ 14). Successivamente, le autorità russe ordinavano lo scioglimento dell’associazione (§§ 17-21).

Il primo ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 CEDU in quanto l’avvio del procedimento penale per il reato d’odio e l’ordine di internamento in una struttura psichiatrica avrebbero avuto un’esclusiva finalità intimidatoria, non essendo l’attivismo del giornalista tollerato dagli apparati politici locali (§ 32).

La decisione della Corte

Richiamando la propria giurisprudenza consolidata, la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso sulla base dell’argomento che l’articolo per il quale il giornalista è stato processato non presentava contenuti che potessero in qualsiasi modo incitare violenza, odio o intolleranza, né tanto meno causare disordini sociali e che, dunque, nel caso di specie, una limitazione della libertà di espressione non appare “necessaria in una società democratica” (§§ 40-48).

La Corte europea ricorda che la libertà di associazione di cui all’art. 11 CEDU può essere limitata solo in presenza di una base legale che soddisfi adeguati standard qualitativi di prevedibilità e accessibilità (§§ 57-58). Pertanto, ha ritenuto fondata la doglianza dell’associazione ricorrente sulla base dell’argomento che la disciplina relativa allo scioglimento delle associazioni in caso di partecipazione di sospetti terroristi attribuisce un elevatissimo margine di discrezionalità all’autorità amministrativa, rendendo di fatto non prevedibili i casi in cui può essere ordinata la cessazione dell’ente (§§ 59-74).

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