Corte Costituzionale – sent. 21 ottobre 2021, n. 197

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), sollevate dalla Corte di Cassazione in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 e 4, prot. n. 7, CEDU, nella parte in cui le evocate disposizioni penitenziarie prevedono la possibilità di applicare il regime detentivo speciale anche nei confronti degli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva.

Una sentenza “di principi”, come messo in luce nel contributo di Fabio Fiorentin, “che consolida sul piano sistematico una rete di principi garantistici già elaborati dalla Consulta che involgono delicate tematiche – e altrettanti nervi scoperti – attorno alla sempre attuale questione della compatibilità del regime speciale del “41-bis” con l’assetto costituzionale e convenzionale”.

Rilevante, in particolare, perché il Giudice della legge “ribadisce che restano vietate, in via generale, misure restrittive che integrino un trattamento contrario al senso di umanità, o «tali da vanificare del tutto la finalità rieducativa della pena», con particolare riferimento al regime differenziale applicato ai detenuti in esecuzione di pena, da estendersi agli internati sottoposti ad analogo regime speciale.

L’esecuzione del regime differenziale non può precludere la partecipazione della persona internata alle varie attività di valenza risocializzante che, lungi dall’essere obliterate, vanno, anzi, organizzate «con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi il provvedimento ministeriale tende ad evitare.

Fabio Fiorentin, Il “carcere duro” e gli internati in misura di sicurezza: qualche riflessione a margine di un’importante sentenza della Corte costituzionale, commento alla sentenza su Sistema Penale

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