Corte d’Appello di Torino: rilasciato l’imam Mohamed Shahin

Nelle scorse settimane ha suscitato ampia attenzione mediatica la vicenda che ha coinvolto Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin, imam attivo nel quartiere torinese di San Salvario, sottoposto a provvedimento di espulsione e trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta e, recentemente, rimesso in libertà a seguito di decisione giudiziaria.

Il trattenimento di Shahin era stato disposto dal Questore di Torino il 24 novembre 2025 e convalidato dalla Corte d’appello di Torino il 28 novembre successivo, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale fondata, tra l’altro, su alcune dichiarazioni pubbliche rese dall’interessato nel corso di una manifestazione pro-Palestina svoltasi il 9 ottobre 2025.

In data 8 dicembre 2025 la difesa ha proposto istanza di riesame del provvedimento di trattenimento dinanzi alla Corte d’Appello di Torino, che l’ha accolta il 15 dicembre 2025, disponendo la cessazione immediata del trattenimento presso il CPR.

In particolare, il giudice ha rilevato che il procedimento penale relativo alle dichiarazioni pronunciate nel corso della manifestazione del 9 ottobre era stato archiviato dalla Procura della Repubblica di Torino già il 16 ottobre 2025, ritenendo tali espressioni riconducibili all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il Tribunale ha chiarito che eventuali valutazioni di carattere etico o morale sulle affermazioni non possono incidere, di per sé, sul giudizio di pericolosità in uno Stato di diritto.

Quanto a un ulteriore procedimento relativo a un blocco stradale avvenuto nel maggio 2025, l’ordinanza evidenzia l’assenza di condotte violente o di altri elementi indicativi di una concreta e attuale pericolosità, rilevando che la presenza dell’interessato si era limitata alla partecipazione a una manifestazione insieme ad altre persone.

Il giudice ha inoltre valorizzato la condizione personale di Shahin, presente in Italia da oltre vent’anni, incensurato e inserito nel tessuto sociale, nonché la documentazione prodotta dalla difesa attestante un impegno attivo nella diffusione dei valori costituzionali, anche attraverso attività di divulgazione della Costituzione italiana tradotta in lingua araba. I contatti con soggetti indagati o condannati per apologia di terrorismo, risalenti e sporadici, sono stati ritenuti isolati e non idonei a fondare un giudizio di pericolosità attuale.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 6 del decreto legislativo 142 del 2015 per il mantenimento del trattenimento, sottolineando che, in assenza di concreti e attuali elementi di fatto, non è possibile giustificare una misura restrittiva della libertà personale.

La decisione sul trattenimento non esaurisce tuttavia il contenzioso in corso, restando pendenti sia il giudizio dinanzi al TAR del Piemonte sulla revoca del permesso di soggiorno, sia il procedimento relativo alla domanda di protezione internazionale, sul quale dovrà pronunciarsi il Tribunale di Caltanissetta, confermando come la vicenda si collochi all’incrocio tra tutela dei diritti fondamentali e gestione amministrativa della presenza sul territorio nazionale.

Documenti