Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Dicle c. Turchia

Riportiamo il commento su Sistema Penale alla pronuncia della Corte di Strasburgo dell’8 febbraio 2022, caso Dicle c. Turchia.

I fatti all’origine

Nel 2007, Megmet Hatip Dicle rilasciava alla stampa alcune dichiarazioni in merito alla questione curda. L’esponente politico turco asseriva in particolare che le violenze del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdinastan), organizzazione qualificata dallo Stato come terroristica, dovessero ritenersi coperte da legittima difesa.

Nel febbraio del 2009, la Corte di Assise speciale di Ankara condannava l’uomo alla pena della reclusione di un anno e 8 mesi per il delitto di propaganda terroristica. La condanna veniva in seguito confermata in Cassazione. Divenuta definitiva prima della formale elezione del ricorrente, comportava l’annullamento della sua nomina, intervenuta medio tempore.

Il ricorrente adiva la Corte EDU, censurando la violazione dell’art. 10 CEDU (libertà di manifestazione del pensiero), dell’art. 3 Prot. Ad. 1 CEDU (diritto a libere elezioni) e dell’art. 14 CEDU (divieto di discriminazioni).

La decisione della Corte di Strasburgo

La Corte, in primo luogo, rigetta le doglianze del ricorrente in punto violazione dell’art. 10 CEDU. Nonostante la libertà di manifestazione del pensiero costituisca uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, l’art. 10 CEDU conosce limiti precisi, destinati a operare anche nei confronti degli esponenti politici in presenza di un “bisogno sociale imperativo” (§ 85-86).

La Corte, in particolare, considera la lotta al terrorismo uno degli ambiti nel quale gli Stati possono assumere le misure necessarie a prevenire efficacemente il fenomeno, onde reprimere i fatti suscettibili di accrescere la violenza, perseguendo un equilibrio ragionevole tra la tutela della libertà di espressione e la protezione dell’ordine pubblico (§ 87).

Nel caso di specie, considerata la delicatezza della situazione, fonte di scontri violenti e di numerose vittime, il ruolo e la personalità del ricorrente – uomo politico già condannato in passato per l’appartenenza a un’organizzazione terroristica -, e la scelta dei termini impiegati nella dichiarazione nonché il fatto che la stessa fosse stata rilasciata a due quotidiani ad ampia tiratura, la Corte ritiene che la condanna riposi su motivi pertinenti e sufficienti a giustificare la necessità, in una società democratica, dell’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione, ai sensi dell’art. 10 CEDU (§ 100).

Riferimenti bibliografici:

M. Crippa, La violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custodia cautelare dei giornalisti di un quotidiano antigovernativo, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2021, 3, pp. 336 ss.

G. Spinelli, La tutela della pace religiosa interna può giustificare limitazioni alla libertà di espressione, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2019, 1, pp. 666 ss.

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